Visto il REGIO DECRETO 23 Ottobre 1925, n. 2537 “Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto” e precisamente quanto prevede il CAPO I “Dell’albo” all’Art. 1, in ogni provincia è costituito l’ordine degli ingegneri, avente sede nel comune capoluogo.

L’Ingegnere abilitato con il percorso universitario di 3 o 5 anni per poter esercitare la professione deve obbligatoriamente iscriversi all’albo.
L’ingegnere triennale ottiene il titolo di ingegnere iunior più il settore di abilitazione, civile ed ambientale, industriale o dell’informazione.
L’ingegnere quinquennale ottiene il titolo di ingegnere più il settore di abilitazione, civile ed ambientale, industriale o dell’informazione (singolo settore per nuovo ordinamento o i tre settori per il vecchio ordinamento).

Gli iscritti sono tenuti al rispetto del Codice Deontologico che regola il comportamento da tenere nei confronti dei colleghi e dei committenti.

Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione.

 

Normativa di riferimento

L’Ordine professionale è un ente pubblico non economico avente la finalità pubblicistica di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti. L’Ordine professionale è regolamentato dai seguenti provvedimenti:

  • Legge 24 giugno 1923 n. 1395, recante “Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti”
  • R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, recante “Approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto”
  • Legge 25 aprile 1938 n.897, recante “Norme sulla obbligatorietà di iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”
  • DL Luogotenenziale 23 novembre 1944 n.382, recante “Norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali”
  • DL Presidenziale 21 giugno 1946 N.6, recante “Modificazioni agli ordinamenti professionali”
  • DM 1 ottobre 1948, recante “Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri”
  • DPR 5 giugno 2001 n.328, recante “Modifica ed integrazione della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”
  • DL 8 luglio 2005 n.169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”
  • DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.
L’Ordine professionale è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

 

Compiti istituzionali dell’Ordine professionale

Compiti istituzionalmente attribuiti dalla normativa di riferimento all’Ordine sono:

  • La Formazione, revisione e pubblicazione dell’Albo dei professionisti iscritti
  • La tutela del titolo e dell’esercizio professionale
  • La definizione del contributo annuo dovuto dagli iscritti (tassa d’iscrizione) per il funzionamento dell’Ordine e del CNI
  • L’amministrazione dei proventi e delle spese con compilazione di un bilancio preventivo e di un conto consuntivo annuale
  • L’organizzazione aggiornamento professionale continuo del professionista
  • L’elaborazione di pareri, che fossero richiesi dalla Pubbliche amministrazioni, su argomenti attinenti la professione
 La funzione disciplinare è attribuita al Consiglio di Disciplina istituito presso l’Ordine.

 

Altre competenze dell’Ordine

L’’Ordine, oltre ai compiti istituzionali sopra attributi, costituisce il riferimento sia dell’industria di riferimento locale sia delle istituzioni, sia del pubblico. Ciò si traduce nell’assunzione, per prassi consolidata, di ulteriori competenze quali:

  • servizio di costante informazione agli iscritti;
  • istituzione di Commissioni tematiche per settori di particolare interesse;
  • designazione delle candidature per lo svolgimento degli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione.

 

Organi istituzionali dell’Ordine

Gli iscritti eleggono il Consiglio dell’Ordine costituito da 15 Consiglieri, al cui interno vengono eletti il Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Viene anche nominato il Vice Presidente. La legale rappresentanza dell’Ordine appartiene al Presidente.

 

Gestione dell’Ordine professionale – condivisione con gli iscritti

La gestione dell’Ordine professionale viene condivisa con gli iscritti attraverso l’Assemblea degli iscritti che è preposta principalmente all’approvazione del bilancio; presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza sono organizzate 2 assemblee degli iscritti per anno.

 

Commissioni consultive

Il Consiglio dell’Ordine è affiancato da Commissioni consultive costituite secondo specifiche competenze. Compito delle Commissioni è fornire supporto al Consiglio su particolari tematiche, fare da referenti con i professionisti iscritti che svolgono le stesse attività professionali, promuovere forum su temi d’interesse per la categoria.